I cammini storici non sono solo infrastrutture di mobilità lenta, ma veri e propri patrimoni culturali e paesaggistici lineari. Il quadro giuridico ne riconosce la multidimensionalità,
promuovendo modelli di tutela e valorizzazione integrata.
Livello costituzionale:
- Art. 9 Cost.: tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 117 Cost.: competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica.
Leggi nazionali:
- D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): riconoscimento indiretto dei cammini come beni paesaggistici.
- Proposta di legge AC 1805/2023: in itinere, mira a creare una rete nazionale dei cammini, con mappatura, standard e governance multilivello.
Regolamentazioni regionali:
- L.R. 2/2017 (Lazio): istituzione di una rete dei cammini, con criteri di sicurezza, accessibilità e tutela identitaria.
- Accordi Regione Toscana-MIBACT-ANCI: modello di concertazione multilivello.
Livello europeo:
- Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa (1987).
- Convenzione di Faro (2005): patrimonio come risorsa per la cittadinanza.
- Regolamento UE 2021/1060: fondi di coesione a sostegno della valorizzazione territoriale.
| Livello normativo | Fonte/Norma | Contenuto rilevante |
|---|---|---|
| Costituzionale | Art. 9 e 117 Cost. | Tutela del paesaggio, competenze concorrenti |
| Nazionale | D.lgs. 42/2004 | Codice beni culturali e paesaggio |
| Nazionale | Pdl AC 1805/2023 | Rete nazionale cammini storici |
| Regionale | L.R. Lazio 2/2017 | Rete regionale cammini |
| Europeo | Accordo Consiglio d’Europa | Certificazione itinerari culturali |